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NEWS NATURISMO

29/01/2007

PIEMONTE: PRESENTATA OGGI LA PROPOSTA DI LEGGE “VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA.

E’ stata presentata oggi 29 Gennaio a tutti i capogruppo dei partiti dell’arco costituzionale della Regione Piemonte la proposta di legge “VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA” sostenuta da AssoNatura, associazione naturista di Promozione Sociale, aderente a CO.N.A.C.R.E.I.S. – Coordinamento Nazionale delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale e a Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e a CO.NA.I.T. – Confederazione Naturista Italiana. Con il loro supporto in rappresentanza di circa 20.000 cittadini italiani naturisti e non, AssoNatura, presenta al Consiglio Regionale una legge innovativa sul riconoscimento e la regolamentazione di un turismo in espansione come quello naturista, con le seguenti finalità:

- riconoscere ufficialmente un turismo sano, responsabile, ecologico, educato, sostenibile che seppur già praticano stenta a decollare.

- Dotare gli imprenditori di una legge di riferimento per non investire “al buio”

- Portare i milioni di turisti naturisti Olandesi, Tedeschi e del Nord Europa a venire e a fermarsi in Piemonte per trascorrere le loro vacanze naturali

- Sovvenzionare gli enti pubblici (Comuni), le associazioni e gli imprenditori affinché abbiano i mezzi fino ad oggi negati, per costruire le dovute strutture e fornire i servizi necessari, affinché il turismo naturista possa essere degnamente accolto anche in Piemonte e possa svilupparsi sempre di più.

AssoNatura promotrice dell’iniziativa di legge in Piemonte invia un ringraziamento particolare a tutti quei settori della cultura Piemontese che ci stanno sostenendo e a tutte le associazioni naturiste e non, impegnate sul fronte delle discipline olistiche, della ricerca interiore, della crescita personale, della cultura laica, che stanno fornendo un importante contributo all’iter legislativo di una proposta di legge che porta ancora di più il Piemonte in Europa; che porta la nostra regione a stare al passo con i tempi. Chiede alla Giunta Regionale di procedere ad una rapida discussione di una legge che si traduce in avanguardia culturale, sociale ed economica per il Piemonte.

Davide Quaranta Presidente AssoNatura – Associazione Naturista di Promozione Sociale

Coordinatore Nazionale CO.NA.IT. – Confederazione Naturista Italiana

Tullio Monti – Coordinatore Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni

Elfo Frassino – Presidente CONACREIS di Promozione Sociale

Testo di legge:

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

P.D.L. Regione Piemonte



Art. 1

Finalità



1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all’aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.



Art. 2

Competenze della Regione



1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d’infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi specifici destinati alla realizzazione di aree e strutture turistiche naturiste, attraverso le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico.

2. La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 15% del valore delle strutture dei manufatti pubblici o privati, ovvero si accolla gli oneri bancari su prestiti per la realizzazione delle strutture e dei manufatti.

3. Gli importi da porre in bilancio verranno stabiliti di anno in anno tenendo conto dello sviluppo del comparto turistico; per il primo anno di entrata in vigore della presente legge è stabilito l’importo di 1 milione di euro a valere sul capitolo di bilancio n. ___________  dell’assessorato al turismo.



Art. 3

Aree pubbliche destinate al naturismo



1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.



2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.



3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.



4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.



5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.



Art. 4

Aree private destinate al naturismo



1. I privati, siano essi imprenditori, aziende, enti privati o associazioni, che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio marittimo, dovranno attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.



2. A tutela e a garanzia dei naturisti e dei cittadini non naturisti, le strutture private di qualsiasi genere che intendono inserire il termine Naturista nella propria ragione sociale e nella propria pubblicità dovranno obbligatoriamente essere affiliate ad una delle Federazioni e/o Confederazioni Naturiste nazionali esistenti, che avranno la funzione di garanti sul buoncostume delle stesse. Le strutture non federate potranno utilizzare esclusivamente i termini nudista e/o “clotingh opzional” (nudità opzionale). La funzione di vigilanza sul presente comma è demandata ai comuni.



3. La mancata ottemperanza al comma 2 dell’art. 4 comporta una sanzione amministrativa di € 516,00 e la revoca della licenza o autorizzazione all’esercizio. 



4. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, e all’articolo 5 della presente legge. 



5. Le federazioni nazionali e le singole associazioni naturiste potranno istituire corsi di formazione per imprenditori e per dipendenti, destinati alla specifica gestione di strutture turistiche naturiste. 



Art. 5

Delimitazione e segnalazione delle aree



1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.



2. Le strutture di cui all’articolo 4, comma 1 dovranno, inoltre, garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista. In deroga parziale al presente comma, le strutture situate in luoghi sufficientemente appartati, avranno l’esclusivo obbligo di segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo.